La nuova Legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 30 dicembre 2023, prevede una serie di agevolazioni per le imprese e i professionisti che abbiamo provveduto a riassumere come segue: 

Cuneo fiscale in materia di lavoro e previdenza (articolo 1 L. n.213/2023)

Il comma 15 dell’articolo in oggetto prevede in via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente nel periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692,00 euro. Mentre aumenta al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di 1.923,00 euro.

Fringe benefit: introdotti nuovi limiti di esenzione (articolo 1 L. n.213/2023)

I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, l’entrata in vigore nuove soglie di esenzione, applicabili in misura differenziata tra chi ha figli a carico e chi no. Si tratta di nuovi tetti di importo massimo erogabile senza imposizione fiscale e contributiva che avranno un impatto molto preciso sui redditi dei lavoratori e sugli oneri sostenuti dalle aziende.

Nello specifico questo regime transitorio più favorevole consiste:

  • nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
  • Nell’ambito del medesimo limite, si includono le somme ricevute o restituite dal datore di lavoro per coprire i costi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché le spese relative al contratto di locazione della prima casa o agli interessi del mutuo per la prima casa, beneficiando così dell’esenzione fiscale.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1 L. n.213/2023).

Il comma 18 estende per l’intero anno 2024 l’ulteriore esenzione fiscale sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali applicabili a pagamenti variabili legati a miglioramenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché misurabili e verificabili. L’aliquota agevolata, già al 10%, viene ulteriormente ridotta del 5% fino a un massimo annuo di 3.000,00 euro (portato a 4.000,00 euro per le imprese che coinvolgono equamente i lavoratori), a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non abbia superato gli 80.000,00 euro.

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 1 L. n.213/2023)

Ai commi 52 e 53, sono previste le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Per l’anno 2024, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (al di fuori del regime di impresa), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. a) e c-bis) del TUIR, qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.

 

Affitti brevi (articolo 1 L. n.213/2023)

Il comma 63 stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime. Prevede inoltre che l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Termini per le procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art.5):

Ai sensi dei commi 248 e 249 vengono prorogati i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma estende di un anno il limite temporale entro il quale possono essere emessi gli ordini di recupero o qualsiasi altro tipo di decisione fiscale riguardante l’uso improprio in compensazione dello stesso credito. Il Decreto sposta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni. Viene confermato che può essere oggetto di riversamento il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

 

Riforma IRPEF e IRES

Ai sensi del decreto legislativo in materia di tassazione delle persone fisiche (D. Lgs. N. 216/2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023) le aliquote IRPEF si riducono da 4 a 3 e contestualmente arriva una stretta sulle detrazioni con una franchigia di 260 euro per chi ha redditi oltre

50.000 euro. Tra gli aggiornamenti più importanti troviamo la maxi-deduzione al 120% per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2024 da titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni e la cancellazione dell’ACE. Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

 

Transazione fiscale nel Decreto anticipi (D.L. n. 145/2023)

Secondo la legge di conversione del decreto Anticipi, ai sensi dell’art. 4-quinquies, è stata introdotta una modifica importante riguardante il parere richiesto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per valutare la proposta di transazione negli accordi di ristrutturazione. Tale parere deve essere fornito dalla struttura centrale di Roma dell’Agenzia delle Entrate anziché dalle direzioni regionali competenti. Questa novità si applica nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione riguarda tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e comporta una riduzione del debito iniziale, insieme ai relativi interessi, superiore al 30- 40%.

Secondo la nuova normativa deve essere osservato un insieme preciso di criteri per garantire un adeguato soddisfacimento dei creditori pubblici, rispettando le seguenti misure minime:

  • In un accordo in cui almeno il 25% dell’ammontare totale dei crediti non è relativo ai creditori pubblici, se il debito di altri partecipanti al piano di ristrutturazione dei debiti costituisce il 25% o più del totale, il pagamento ai creditori pubblici deve rappresentare almeno il 30% dell’intero importo dei crediti, includendo sanzioni e interessi.
  • Un accordo in cui i restanti creditori partecipanti non costituiscono il 25% o più del totale dei crediti, se il loro debito non raggiunge questa percentuale, il pagamento ai creditori pubblici non può scendere al di sotto del 40% dell’ammontare complessivo dei crediti, comprensivo di sanzioni e interessi.

 

Per completezza di informazione vi riportiamo qui di seguito i restanti macro-argomenti inseriti all’interno della Legge di Bilancio 2024:

  • Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie;
  • Energia;
  • Assicurazione rischi catastrofali;
  • ISCRO a regime;
  • Plastic e sugar tax: entrata in vigore prorogata al 1° luglio 2024;
  • Tassazione al 26% per chi vende gli immobili ristrutturati con il superbonus;
  • Adeguamento delle rimanenze di magazzino;
  • D. L. Milleproroghe;
  • Le garanzie concesse dalla SACE a condizioni di mercato e per investimenti green in Italia

Roma, lì 16/01/2024 Studio Lega&Partners